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(Convention on International Trade of Endagered Species)

Inizialmente questo testo era già scritto nella sezione del Padda; per “pulizia” ho deciso di spostare quella parte e creare qui un intero articolo interamente dedicato all’argomento.

Il Padda, infatti, rientra nella lista CITES.

LATO BUROCRATICO

“Attenzione” quanto citato in questo scritto non è aggiornato in maniera costante; le leggi possono cambiare e aggiornarsi.

Questo scritto NON è un documento ufficiale, se ne può prendere liberamente visione a titolo informativo ma invitiamo tutti a chiedere delucidazioni agli organi di competenza.

Dopo aver ricevuto molte domande e varie richieste su alcuni dei nuovi comunicati stampa ufficiali, mi son permesso di disturbare il disponibilissimo e gentile Ing. Enrico Banfi (Presidente della Società Ornitologica Reggiana e responsabile FOI per quanto riguarda il Cites) per chiedere alcune delucidazioni sulle incongruenze tra ciò che le leggi stesse dicono e ciò che molti uffici del CTF comunicano agli allevatori.
Il risultato viene ora descritto in questo articoletto – revisionato a Febbraio 2014

Il “CITES” spaventa tutti per molti motivi, tra i principali (e ovviamente “peggiori”) citiamo questi:
1) Le leggi che ne trattano le modalità di gestione sono diverse tra loro (alcune permissive altre no) a livello Mondiale – Europero – Italiano.
2) Ogni Distaccamento Regionale CITES (ufficio specifico del Corpo Forestale dello Stato) gestisce le pratiche in maniera diversa, spesso per propria “comodità”.

Partiamo con ciò che dice la Legge e concludiamo l’articolo descrivendo cosa personalmente faccio e quindi cosa Vi consiglio di fare per esser sicuri di non incappare in problematiche spesso insormontabili, dovute prettamente alla poca chiarezza in ambito.

La sigla CITES significa “Convention on International Trade of Endagered Species of Wild fauna and Flora” e banalmente la possiamo associare alla lista di specie animali e vegetali protette per le quali bisogna rispettare varie norme burocratiche.
Tale lista è formata TRE appendici (I, II, III) e DUE allegati (A e B).  

Queste distinzioni di appartenenza ovviamente sono relative al livello di “protezione”; nel dettaglio i PADDA (prendendoli come esempio pratico su cui far riferimento al seguente articolo) rientrano in un Elenco di 35 SPECIE di “comune allevamento” presente nell’allegato B appendice II.

Tutte le specie (AGGIORNATE) si possono consultare sul sito internet UFFICIALE: http://www.cites.org

EUROPA ed ITALIA: Per Detenere e allevare i Padda, cosa ci vuole? Anello, Registri, Documenti necessari…

EUROPA:

Entriamo nel merito di anello e registro, per le specie in CITES:
Per la fauna autoctona (purché non in CITES) esistono norme diverse.
Le caratteristiche dell’anello sono definite per CITES da norme europee (art. 66, comma 2, Reg. CE n. 865/2006).
Tutte le normative che tutelano le specie a rischio si preoccupano di verificare che gli esemplari in circolazione di tali specie siano d’allevamento e non di cattura: occorre cioè che il detentore produca documenti che comprovino l’origine legale degli esemplari.
Di solito queste prove sono formate da: dichiarazione di nascita, di provenienza, iscrizione a registro…

MA ogni Paese ha le sue norme applicative!

Le norme europee NON obbligano il marcaggio (anello o microchip, né per All. A nè per All. B, ma attribuiscono un “premio/agevolazione” agli esemplari anellati di All. A, cioè quelli più protetti).
Per le specie “facilmente e comunemente allevate” (contenute nell’All. VIII al Reg. CE n. 1808/01) – SE MARCATE (anello e/o chip) – non occorrono altri documenti per attestare che sono nate in cattività e, dunque, di origine lecita (es. classico : cardinalino del Venezuela, il padda NON rientra in questa casistica).

Quindi, diciamo che per l’Europa l’anello non è un obbligo, ma se l’animale HA l’anello, il Marcaggio rappresenta una garanzia che l’esemplare è di origine domestica e può dare, (All. VIII) semplificazioni gestionali.

ITALIA:

L’Italia ha anche regole sue, per All. A e B, sia per registro che per il marcaggio, più severe di quelle europee:
Per tutti gli esemplari di All. A e B è obbligatorio il registro, i documenti d’origine, le dichiarazioni di nascita, il marcaggio (L.n.150/92, di molto antecedente i regolamenti europei…..).
 

MA…. riguardo il marcaggio per All. B l’obbligatorietà è conseguente a disposizioni applicative che non sono mai state promulgate, quindi -su sollecitazione FOI- è stata riconosciuta la non obbligatorietà dell’anello, previsto dalla 150/92, art. 5:

“E’ fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni”.

Per quanto riguarda gli animali in Allegato A, la Circolare (del 2008)  afferma che “si ritiene vigente nell’ordinamento italiano l’obbligo di marcatura”, sulla base del combinato disposto degli articoli 5, L. 150/92 e 66, Reg CE 865/06.

In conclusione di lunghe trattative si è pervenuti a semplificare quindi per 35 specie di All. B la gestione, PURCHE’ MARCATI SECONDO LE NORMATIVE EUROPEE.
Il padda RIENTRA in questa lista di 35 specie.
Rimane l’obbligo di denuncia delle nascite e di rilasciare (o ricevere) un documento d’origine a chi cede (o riceve) un esemplare delle 35 specie, non c’è più obbligo di registro.

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Concentriamoci sui PADDA – Animali in All. B

DOMANDA: È obbligo Denunciare e ANELLARE?

La Denuncia di nascita E’ OBBLIGATORIA.
L’anello NON E’ OBBLIGATORIO.

Però le casistiche quindi diventano 2:

1) SI ANELLA?

Se la specie in questione rientra nella lista delle 35 “facilitate” (come il padda), e si vuole usufruire delle agevolazioni, bisogna seguire i seguenti obblighi:
– Documento D’origine (dei soggetti acquistati)
– Marcaggio a norma (Anello o Chip)
– Denunciati alla nascita (entro 10 giorni)
Il registro, in questo caso, NON è più Obbligatorio (05 Ottobre 2010).

2) NON SI ANELLA?

Se la specie non rientra in questo elenco di 35 e se l’allevatore non intende usufruire delle agevolazioni;
In questo caso c’è di obbligo:
– Documento d’Origine (dei soggetti acquistati)
– Registro (in cui annotare TUTTI i soggetti)
– Dichiarazione di Nascita entro i 10 giorni(ma non di marcaggio)

IN CONCLUSIONE:

L’anello (marcaggio) non è giuridicamente obbligatorio, ma se non si effettua il marcaggio si possono perdere dei vantaggi e si rischia di incappare in varie incomprensioni legali.
Purtroppo il caos istituzionale non risparmia nemmeno il CFS.

ESPERIENZA DIRETTA IN ALLEVAMENTO NEVADA

Cosa facciamo, Cosa consigliamo.

Manteniamo sempre come esempio il Padda (di nostro interesse) per gli esempi pratici.

Ogni animale nato in cattività e presente nella “lista Cites” deve avere quindi un identificativo (anello inamovibile univoco parlando di uccelli) e deve essere registrato presso il Corpo Forestale dello Stato tramite apposite denunce di Nascita.

DOCUMENTI necessari durante l’allevamento dei Padda e di altri uccelli facenti parte dell’allegato B appendice II:

Certificato d’origine (quindi di Cessione) di soggetti CITES (quando si comprano i soggetti o quando si cedono)
Denuncia di Nascita presso il Corpo Forestale dello Stato (da fare quando nascono soggetti)
Registro di Carico e Scarico (Necessario se si intende “muovere” i soggetti dall’allevamento)  *NON obbligatorio dal 05/10/2010 SE gli animali sono MARCATI (Anellati).

Funziona così, da quando si acquistano i primi esemplari quindi da quando si vuole iniziare ad allevare esemplari “con Cites” (allegato B):
All’acquisto dei soggetti deve essere rilasciato dal venditore/allevatore un Certificato di Cessione “CITES” che fa riferimento alla denuncia di Nascita dei soggetti acquistati (deve esser riportato il numero di protocollo della denuncia fatta quando sono nati questi soggetti).
Il Certificato di Cessione contiene anche i dati del cedente e quelli dell’acquirente, oltre a data, luogo e firma di entrambi (ovviamente).
Lo stesso certificato va rilasciato quando si decide di cedere i soggetti (anche se in forma gratuita).

Il Registro viene rilasciato dal CFS (Corpo Forestale dello Stato) ed è strettamente personale; al suo interno vengono “caricati” i soggetti presenti in allevamento indicando la loro provenienza, il numero di protocollo della Denuncia di Nascita (effettuata dall’allevatore alla nascita del soggetto) ed il loro eventuale marcaggio univoco (Chip o anello inamovibile di Federazioni ufficialmente riconosciute); vengono “scaricati” i soggetti ceduti o morti.

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Se si posseggono padda NON marcati ma con regolare documento di cessione (o se non riuscite a marcare gli animali nati da voi) consiglio di contattare immediatamente l’ufficio Cites di competenza del Vostro territorio e valutare con loro la vostra singola situazione per evitare di incappare in provvedimenti disciplinari evitabili (multe molto salate).

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Per il Padda (e per i vari esemplari in allegato B appendice II) NON è necessario il certificato di morte, ma se si possiede il registro è obbligatorio “scaricarli”.
Alla nascita dei Padda, per legge, entro 10 giorni bisogna certificare l’evento con una “Denuncia di Nascita CITES”.
La Denuncia di Nascita può essere trasmessa tramite fax o raccomandata con ricevuta di ritorno alla sezione di riferimento regionale del Corpo Forestale dello Stato (ufficio CITES).
Un esempio di Denuncia (e relative spiegazioni) si può trovare sul sito FOI:
http://www.foi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=84

Cosa si intende per marcaggio?

Ci sono due metodi “conosciuti” (parlo a livello personale, se ci sono altri metodi ufficiali non li conosco):
1) Anello inamovibile (sono uccelli d’allevamento, già lo facciamo; è comodo e semplice)
2) Microchip (decisamente costoso e problematico per uccelli di piccola taglia, più sensato per i pappagalli di taglia medio/grande)

Ogni Padda che nasce, se vogliamo aver davvero la sicurezza di esser non rischiare sanzioni o problemi di natura legale, “DEVE” esser identificato; di conseguenza nello specifico il metodo migliore è inanellarli, quindi essere iscritti ad una Federazione Ornitologica che ci permette di aver anelli UNIVOCI con un numero progressivo ed identificato dell’esemplare.

Il numero di protocollo della Denuncia di Nascita seguirà l’esemplare in tutti i suoi spostamenti; servirà per caricarlo (o scaricarlo) sul Registro di Carico e Scarico (per chi ancora lo possiede pur anellando), servirà per poter compilare la Denuncia di Cessione nel caso si intende regalarlo o venderlo.

I MIEI CONSIGLI

La legge non ammette ignoranza, le sanzioni sono salate ed i problemi burocratici sono molti. Anche se siamo nel giusto…

Perché rischiare? Quando possiamo aver qualche piccola accortezza e rimanere quindi nel giusto…

Mi permetto quindi di CONSIGLIARE questi punti fondamentali per l’allevamento del Padda:

1) Quando si decide di acquistare dei Padda, acquistarli SOLO se provvisti di anello o altro tipo di marcaggio univoco; l’allevatore o il venditore DEVE rilasciare il Certificato di Cessione CITES (una dichiarazione che contiene i dati personali di cedente ed acquirente oltre ai dati identificativi dei soggetti e l’identificativo della denuncia di nascita degli esemplari acquistati);

2) Quando vi nascono dei Padda vanno marcati nei tempi prestabiliti e DEVONO essere denunciate le relative nascite (entro 10 giorni) all’ufficio Cites del CFS, indicando quindi l’identificativo di ogni soggetto: RNA scritto sull’anello, numero, ecc..
La denuncia di nascita fatta viene protocollata dall’ufficio preposto; molti uffici Cites rispondono all’invio della denuncia dandovi un numero di Protocollo specifico; altri uffici invece non inviano alcuna risposta, per questo motivo consiglio di tenere la ricevuta di effettivo invio del FAX e considerarlo come numero di protocollo (es: fax del 21/05/2010) oppure utilizzare per comunicare la nascita dei padda una Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, quindi considerare quella come numero di protocollo ( ex: Rac. Ricevuta di ritorno numero 1 in data 21/05/2010).
Il numero di protocollo è ciò che andrà messo nel Certificato di Cessione quando si cederà l’esemplare (in modo che sia riconducibile alla denuncia di nascita conservata dal Corpo Forestale dello Stato – Ufficio Cites);

 3) Se si cedono i Padda bisogna compilare un nuovo Certificato di Cessione CITES a favore dell’acquirente (come per il punto 1) con indicato per ogni soggetto ceduto il rispettivo numero di protocollo della Denuncia di Nascita (es: fax del 21/05/2010, ecc. come per il punto 2) e l’identificativo del soggetto che si cede (es: anello FOI con RNA: XXYY e N° 10);

4) Conservare TUTTI i certificati; sia quelli di acquisto, sia le denunce di nascita, sia i certificati emessi per la cessione (chi possiede ancora il registro può farne uso a titolo personale per tenere traccia di tutti i movimenti, ma i certificati vanno comunque CONSERVATI).

Tutte le aperture vanno verso il concetto:

Soggetto anellato = Soggetto domestico, non di cattura.

Chiaro il messaggio? 🙂